Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

  • a)ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
  • b)inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
  • c)ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art127 · fonte su Normattiva