Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 12, 88 e 94. Il Consiglio di cooperazione puo' stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
