Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 12, 88 e 94. Il Consiglio di cooperazione puo' stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art89 · fonte su Normattiva