[1]Adempimento degli obblighi
[2]1. Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati. 2. Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti pertinenti delle loro relazioni. 3. Ciascuna delle Parti sottopone al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 477 del presente accordo. Il Consiglio di associazione puo' risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
