Art. 1 (Accordo Protocollo n. 1)
[1]PROTOCOLLO N 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO
[2]ARTICOLO 1
[3]Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunita'
Testo vigente dal 20 agosto 2004
