[1]PROTOCOLLO N. 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO
[2]ARTICOLO I
[3]Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunita'.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
