Art. 4 (Accordo Protocollo n. 2)
1 Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo 2 Le restrizioni quantitative all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo
Testo vigente dal 20 agosto 2004
