1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti siderurgici originati della ex Repubblica ingoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originati della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
