1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti siderurgici originati della ex Repubblica ingoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originati della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-2-art4 · fonte su Normattiva