Art. 35 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Zone franche
[2]1 La Comunita' e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento
[3]2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR 1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo
Testo vigente dal 20 agosto 2004
