[1]franche

[2]1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

[3]2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-2-art36 · fonte su Normattiva