Art. 8 (Accordo Protocollo n. 5)
[1]Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
[2]1 L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente 2 Tale informazione puo' essere computerizzata 3 Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti Gli originali sono restituiti quanto prima
Testo vigente dal 20 agosto 2004
