[1]in cui devono essere comunicate le informazioni
[2]1. L'autorita' interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
[3]2. Tale informazione puo' essere computerizzata.
[4]3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
