[1]in cui devono essere comunicate le informazioni

[2]1. L'autorita' interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

[3]2. Tale informazione puo' essere computerizzata.

[4]3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-5-art8 · fonte su Normattiva