Art. 7 (Accordo Protocollo n. 6)
[1]Disposizione generale
[2]Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinche', in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Croazia avvenga in condizioni piu' rispettose dell'ambiente
Testo vigente dal 20 agosto 2004
