[1]Aspetti finanziari

[2]1 La Comunita' europea contribuira' finanziariamente, ai sensi dell'articolo 107 dell'accordo, alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari 2 Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~accordo-protocollo-n-6-art6 · fonte su Normattiva