Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e protocollo n 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art43 · fonte su Normattiva