1 Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo 2 In particolare, la cooperazione comprende - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Croazia, nonche' l'impiego del documento amministrativo unico (DAU), - il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci, - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti, - lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale, - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine - l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata, - la formazione dei funzionari doganali 3 Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n 5

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art89 · fonte su Normattiva