Art. 1 (Convenzione)
[1]Convenzione dell'Istituto Forestale Europeo
[2]Le Parti della Convenzione, da qui in poi indicate come Parti Contraenti, Richiamando le decisioni sulle foreste adottate alla Conferenza delle Nazioni Uni:e su Ambiente e Sviluppo del 1992, le Proposte di Azione del Gruppo Intergovernativo sulle Foreste e del Forum Intergovernativo sulle Foreste, il Programma di Lavoro Esteso sulla Diversita' Biologica Forestale riguardante la Convenzione sulla Biodiversita', e l'esito del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Durevole; Riconoscendo il progresso e i risultati raggiunti dall'attuazione degli impegni delle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa; Consapevoli della natura mutevole delle questioni forestali europee e della loro specificita', e le preoccupazioni sociali e il bisogno di produrre dati scientifici rilevanti, in vista di un loro positivo riflesso sui processi decisionali; Considerando che l'Istituto Forestale Europeo fu istituito con legge della Finlandia, nel 1993, come organismo associativo finalizzato allo studio delle scienze forestali, delle foreste e della conservazione forestale a livello europeo; Convinti del valore aggiuntivo della aggregazione della ricerca forestale e delle sue specificita' in un quadro internazionale; Auspicando di conseguire a livello internazionale effetti positivi per la cooperazione nella ricerca forestale e la sua specificita', anche evitando la duplicazione dei lavori; hanno concordato quanto segue:
[3]Articolo 1: L'Istituto
[4]L'Istituto Forestale Europeo (d'ora in avanti l'Istituto) viene qui istituito come organizzazione internazionale, che avra' la sua sede a Joensuu, Finlandia.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
