[1]Istituzioni della societa' civile

[2]1. Ciascuna delle Parti istituisce e riunisce un gruppo consultivo, nuovo o gia' esistente, sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza in merito all'attuazione del presente capo. 2. Il gruppo consultivo e' composto di organizzazioni indipendenti rappresentative della societa' civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni non governative e di altre parti interessate. 3. I membri del gruppo consultivo di ciascuna delle Parti si riunira' in un forum della societa' civile per instaurare un dialogo sulle tematiche dello sviluppo sostenibile nei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della societa' civile si riunira' una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della societa' civile. 4. Il dialogo intrapreso dal forum della societa' civile non pregiudica il ruolo della piattaforma della societa' civile, istituita dall'articolo 469 del presente accordo, per lo scambio di opinioni su questioni relative all'attuazione del presente accordo. 5. Le Parti informano il forum della societa' civile in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le proposte del forum della societa' civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art299 · fonte su Normattiva