Art. 19 (Convenzione)
[1]: Estinzione
[2]Questa Convenzione cessera' se in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore le Parti Contraenti diventeranno di numero inferiore ad otto. A testimonianza di cio' i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno sottoscritto questa Convenzione. Fatta in lingua inglese a Joensuu, oggi 28 agosto 2003.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
