[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente fatta notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Copenaghen, il 5 maggio 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, danese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Regno di Danimarca

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170~art32 · fonte su Normattiva