[1]- Obblighi dei trasportatori

[2]1. Conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonche' i veicoli e le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano. 2. Le autorizzazioni, i documenti di controllo e gli altri Documenti conformi alle prescrizioni del presente Accordo, oltre ai certificati di assicurazione e a tutti i documenti richiesti dalla legislazione nazionale, devono trovarsi a bordo dei veicoli. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, nel quadro della Commissione Mista prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, l'elenco dei documenti sopra menzionati.

Testo vigente dal 22 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;219~accordo-art11 · fonte su Normattiva