Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art23 · fonte su Normattiva