Gli animali devono essere trasportati unicamente in veicoli o in imballaggi appositi sui quali sara' apposta, se del caso, l'indicazione che si tratta di animali selvaggi, particolarmente timorosi o pericolosi. Inoltre, detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro concernenti il vettovagliamento e le cure particolari di cui necessitano.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
