I battelli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti, prima della partenza, di provviste di acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorita' competenti del paese di spedizione in proporzione alla specie, al numero, degli animali ed alla durata del viaggio.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art32 · fonte su Normattiva