1. Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio. Gli animali che si feriscano o che si ammalino durante il viaggio devono ricevere le prime cure il piu' rapidamente possibile, e, se necessario, essere sottoposti a visita veterinaria. 2. Quando gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a piu' piani, devono essere presi i provvedimenti necessari al fine di evitare la caduta di escrementi sugli animali che si trovano ai ripiani inferiori. 3. Cibo adatto e, se necessario, acqua in quantita' sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:

  • a)trasporti di durata inferiore alle 12 ore;
  • b)trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli di volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art39 · fonte su Normattiva