ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per la realizzazione degli investimenti da parte degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, tenendo conto che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa, e stimoleranno l'iniziativa imprenditoriale nel settore degli investimenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la sua legislazione, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Questo termine indica in particolare ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, come pegno, garanzia, ipoteca;
  • b)azioni, obbligazioni, ed altri titoli nonche' depositi ed altre forme di partecipazione;
  • c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico;
  • d)diritti di proprieta' intellettuale, inclusi in particolare diritti d'autore e diritti di proprieta' industriale come ad esempio diritti di brevetto, marchi commerciali, designs industriali, denominazioni commerciali, nonche' know-how, segreti commerciali e avviamento commerciale;
  • e)diritti per l'esercizio di attivita' imprenditoriali, conferiti per legge, per contratto o sulla base di qualsiasi licenza e concessione, rilasciati in conformita' con la legislazione, incluso il diritto di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di ciascuna Parte Contraente, che abbia facolta', in conformita' con la propria legislazione, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per "persona fisica" si intende una persona fisica che sia cittadino di una Parte Contraente, in conformita' con la sua legislazione. Per "persona giuridica" si intende una compagnia e/o una sua consociata, un'azienda, una societa' o qualsiasi altra entita', avente sede nel territorio di una Parte Contraente e riconosciuta come persona giuridica in conformita' con la sua legislazione, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilita' sia limitata o meno. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare profitti, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, nonche' qualsiasi pagamento in natura. 4. Per "territorio" si intende: - il territorio della Repubblica Italiana o il territorio della Federazione Russa; - le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale di ogni territorio sopra menzionato, sulle quali lo Stato corrispondente esercita diritti sovrani e giurisdizione in base al diritto internazionale. 5. Per "attivita' connessa con un investimento" si intende, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, la gestione, la manutenzione e la disponibilita' di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture destinate all'attivita' imprenditoriale; l'ottenimento di registrazioni, licenze, permessi e altre approvazioni, necessari per la conduzione dell'attivita' commerciale; l'acquisizione, l'utilizzazione e la disponibilita' di qualsiasi tipo di proprieta', inclusa la proprieta' intellettuale, nonche' la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di mezzi finanziari, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e altri titoli nonche' l'acquisto di valuta straniera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' imprenditoriali; il marketing di beni,e servizi; l'approvvigionamento e la vendita sui mercati interni e internazionali delle merci, compresi materie prime, prodotti semilavorati, carburanti ed energia, e mezzi di produzione, nonche' il loro trasporto; la diffusione di informazioni commerciali. 6. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art1 · fonte su Normattiva