[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA LIBANESE SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderando incoraggiare la cooperazione economica a reciproco vantaggio di entrambi gli Stati;.

[3]intendendo creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

[4]riconoscendo che la promozione e la protezione pattizia di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa economica privata e ad accrescere la prosperita' di entrambi gli Stati, hanno convenuto quanto segue:

[5]ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

[6]Ai Fini del presente Accordo:

[7]1- Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' consociate e filiali costituite ed aventi sede nel territorio di una delle due Parti Contraenti ed in qualsiasi modo controllate dalle persone Fisiche o giuridiche di cui sopra:

  • a)per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita' di una Parte Contraente in conformita' alle sue leggi,
  • b)per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi istituzione pubblica, fondazione, associazione o qualsiasi ente costituito ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che siano costituiti o altrimenti debitamente organizzati in conformita' all'ordinamento di quella Parte Contraente.

[8]2- Per "investimento" si intende ogni bene costituito o acquisito dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprendera' in particolare, a titolo di esempio:

  • a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale, quali pegni, vincoli ed ipoteche;
  • b)titoli azionari ed obbligazionari, nonche' quote di partecipazione in imprese sia pubbliche che private;
  • c)diritti su somme di denaro utilizzati per creare un valore economico o diritti a qualsiasi altra prestazione avente un valore economico;
  • d)diritti di proprieta' intellettuale quali diritti d'autore, brevetti, design o modelli industriali, marchi commerciali o di servizi, denominazioni commerciali, processi tecnici, know-how ed avviamento, nonche' altri diritti di natura analoga riconosciuti dalla legislazione delle Parti Contraenti:
  • e)concessioni conferite per legge, ivi comprese concessioni per la prospezione, estrazione e fruttamento delle risorse naturali, nonche' tutti gli altri diritti conferiti per legge o in virtu' di contratti o decisioni prese dalle autorita' competenti in conformita' alle disposizioni di legge vigenti;
  • f)quote aggiuntive di capitale per la manutenzione o lo sviluppo degli investimenti affettuati, nonche' utili reinvestiti.

[9]Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o reinvestiti i beni non altera la loro qualifica come investimento.

[10]3- Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, a titolo di esempio, profitti, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties o compensi per assistenza e servizi tecnici, nonche' altre spettanze indipendentemente dalla forma in cui essi sono corrisposti.

[11]4 - Per "Territorio" si intende:

  • a)con riferimento alla Repubblica Libanese, oltre alle zone comprese nell'ambito dei confini internazionalmente riconosciuti, le zone marine e sottomarine sulle quali il Libano esercita sovranita' e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformita' al diritto internazionale;
  • b)con riferimento alla Repubblica Italiana, oltre alle zone comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali l'Italia esercita sovranita' e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformita' al diritto internazionale.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;431~accordo-art1 · fonte su Normattiva