Art. 2 (Atto di revisione)
[1]1. Il protocollo interpretativo dell'articolo 69 CBE e' sostituito dal seguente testo:
[2]PROTOCOLLO INTERPRETATIVO DELL'ARTICOLO 69 CBE
[3]Articolo primo Principi generali
[4]L'articolo 69 non deve essere interpretato secondo il significato che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo e' determinata secondo l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione ed i disegni servono solo a dissipare le ambiguita' eventualmente celate nelle rivendicazioni. Non deve neppure esser interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a cio' che, secondo il parere di un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni, il titolare del brevetto ha inteso tutelare. L'articolo 69 deve invece essere interpretato nel senso di definire fra questi due estremi una posizione che garantisce contestualmente un'equa protezione al titolare del brevetto ed un grado ragionevole di certezza a terzi.
[5]Articolo 2 Equivalenti
[6]Per determinare la portata della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debitamente conto di ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.
[7]2. Il seguente protocollo sull'organico del personale e' inserito nella convenzione sul brevetto europeo in quanto parte integrante di quest'ultima:
[8]PROTOCOLLO SULL'ORGANICO DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI ALL'AJA (PROTOCOLLO SULL'ORGANICO DEL PERSONALE)
[9]L'Organizzazione europea dei brevetti garantisce che la proporzione dei posti di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti assegnata al dipartimento dell'Aja, quale definita nell'organigramma dei posti di lavoro e nella tabella del personale per l'anno 2000, rimane sostanzialmente immutata. Ogni modifica del numero dei posti di lavoro assegnati al dipartimento dell'Aja che si traduce in uno scarto di oltre il dieci per cento in relazione a tale percentuale, che risulti necessaria ad assicurare un buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, richiede una decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione, adottata su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, previa consultazione dei Governi della Repubblica Federale della Germania e del Regno dei Paesi Bassi.
[10]3. La sezione I del protocollo sulla centralizzazione e' sostituita dal seguente testo:
[11]PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE E INTRODUZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DEI BREVETTI (PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE)
[12]Sezione I
- 1)a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati parti della convenzione che sono altresi'' membri dell'Istituto Internazionale dei brevetti creato dall'Accordo dell'Aja del 6 giugno 1947, prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' il trasferimento all'Ufficio europeo dei brevetti di tutto l'attivo e di tutto il passivo, nonche' di tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei brevetti si effettui non oltre la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Le modalita' di trasferimento saranno fissate da un accordo fra l'Istituto internazionale dei brevetti e l'Organizzazione europea dei brevetti. I suddetti Stati nonche' gli altri Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' questo accordo sia applicato non oltre la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Alla data dell'applicazione, gli Stati membri dell'Istituto internazionale dei brevetti che sono altresi' parti dell'Istituto internazionale dei brevetti s'impegnano inoltre a porre fine alla loro partecipazione all'Accordo dell'Aja.
- b)Gli Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche', secondo i termini dell'accordo di cui al capoverso a), tutto l'attivo e tutto il passivo, nonche' tutto il personale dell'Istituto internazionale dei brevetti siano incorporati nell' Ufficio europeo dei brevetti. A decorrere dall'applicazione di questo accordo, saranno compiuti dall'Ufficio europeo dei brevetti, da un lato i compiti assunti dall'Istituto internazionale dei brevetti alla data dell'apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli che esso assume nei confronti dei suoi Stati membri, a prescindere se divengono o meno parti della convenzione, e d'altro lato i compiti che quest'ultimo si sara' impegnato ad assumere al momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti di Stati che, in questa data, sono sia membri dell'Istituto internazionale dei brevetti, sia parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti puo' incaricare l'Ufficio europeo dei brevetti di altri compiti nel settore della ricerca.
- c)Gli impegni di cui sopra si applicano all'agenzia istituita in virtu' dell'Accordo dell'Aja e conformemente alle condizioni fissate nell'accordo concluso fra l'Istituto Internazionale dei brevetti ed il governo dello Stato contraente interessato. Questo governo s'impegna a concludere con l'Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo, sostitutivo di quello gia' concluso con l'Istituto Internazionale dei brevetti per armonizzare le clausole relative all'organizzazione, al funzionamento ed al finanziamento dell'agenzia con le disposizioni del presente Protocollo.
[13](2) Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati parti della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprieta' industriale ed a vantaggio dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attivita' che sarebbero suscettibili di esercitare in qualita' di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione.
[14](3) a) Un'agenzia dell'Ufficio europeo dei brevetti e' istituita a Berlino, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Essa dipende dal dipartimento dell'Aja.
- b)Il consiglio d'amministrazione fissa la ripartizione dei compiti dell'agenzia di Berlino, tenendo conto delle considerazioni generali e dei bisogni dell'Ufficio europeo dei brevetti.
- c)Almeno all'inizio del periodo successivo a quello dell'estensione progressiva del settore di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti, il carico di lavoro affidato a questa agenzia deve consentire di occupare a tempo pieno il personale esaminatore della dipendenza locale, a Berlino, dell'Ufficio tedesco dei brevetti in funzione alla data di apertura alla firma della convenzione.
- d)La Repubblica Federale di Germania si fa carico di tutte le spese supplementari risultanti, per l'Organizzazione europea dei brevetti, dalla creazione e dal funzionamento dell'agenzia di Berlino.
Testo vigente dal 3 dicembre 2007
