Art. 7 (Atto di revisione)
[1]TRANSITORIE
[2](1) Il testo riveduto della Convenzione si applica a tutte le domande di brevetto europeo depositate dopo la sua entrata in vigore ed ai brevetti europei rilasciati sulla base di tali domande. Esso non si applica ai brevetti europei che risultano gia' concessi al momento della sua entrata in vigore, ne' alle domande di brevetto europeo pendenti in tale data, a meno che il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea di brevetti non disponga diversamente. (2) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti prende una decisione in conformita' al paragrafo 1 non oltre il 30 giugno 2001, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentanti e votanti. Questa decisione diviene parte integrante del presente atto di revisione.
Testo vigente dal 3 dicembre 2007
