Ratifica ed esecuzione dell'Atto

Art. 8 (Atto di revisione)

IN VIGORE

  • 1)Il testo riveduto della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore sia due anni dopo il deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di quindici Stati contraenti sia il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo a tale adempimento, se questa data e' anteriore.
  • 2)All'entrata in vigore del testo riveduto della Convenzione il testo della convenzione valida fino a questa data cessa di essere in vigore.

Testo vigente dal 3 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-29;224~atto-di-revisione-art8 · fonte su Normattiva