ACCORDO DI RECIPROCITA' TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA La Repubblica italiana e l'Australia, al fine di agevolare il soggiorno temporaneo dei loro rispettivi cittadini nel territorio dell'altro Stato, e nel desiderio di garantire che tali cittadini siano messi in condizione di ricevere l'assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale del paese ospitante, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni e campo di applicazione legislativo 1. Ai fini del presente Accordo:

  • a)per "autorita' competente" s'intende:
  • i)per l'Australia, il Segretario del Dipartimento della Sanita' oppure in rappresentante autorizzato di detto Segretario; e
  • ii)per l'Italia, il Ministro della Sanita';
  • b)per "assistenza sanitaria" s'intende:
  • i)per l'Australia, le cure mediche ed ospedaliere prestate o per le quali e' pagabile un rimborso in base alla legislazione sanitaria naizonale; e
  • ii)per l'Italia le cure mediche ed ospedaliere prestate in base alla legislazione sanitaria nazionale;
  • c)per "legislazione sanitaria nazionale" s'intende:
  • i)per l'Australia, la legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973, la legge sull'assistenza sanitaria del 1973, la legge sull'assistenza sanitaria del 1953 ed ogni accordo o decisione presi nell'ambito della legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973 per ed in relazione alla prestazione negli Stati e nei territori dell'Australia di cure ospedaliere ed altre prestazioni sanitarie; e ii) per l'Italia, la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, come emendata o integrata alla data di entrata in vigore del presente accordo;
  • d)per "cittadino" s'intende:
  • i)per l'Australia:
  • A)un cittadino australiano; oppure
  • B)una persona che ha il permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Australia, che abbia diritto all'assistenza ai sensi della legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973; e
  • ii)per l'Italia, un cittadino italiano che abbia diritto all'assistenza in base alla legislazione sanitaria nazionale dell'Italia;
  • e)per "territorio" s'intende:
  • i)per l'Australia, il territorio dell'Australia, con esclusione di tutti i territori esterni ad eccezione dei Territori delle Isole Cocos (Keeling) e Christmas; e
  • ii)per l'Italia, il territorio della Repubblica italiana. 2. Nell'applicazione del presente accordo ad opera di una Parte Contraente ogni termine non specificato nell'Accordo stesso avra', ove il contesto non richieda altrimenti, il significato che ha nella legislazione sanitaria nazionale di tale Parte Contraente. 3. Il presente Accordo si applichera' anche ad ogni legislazione che sostituisca, emendi o integri la legislazione sanitaria nazionale di una Parte Contraente. 4. L'autorita' competente di una Parte Contraente notifichera' immediatamente all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente per il tramite dei canali diplomatici, ogni legislazione che sostituisca, emendi o integri la legislazione sanitaria nazionale della prima Parte Contraente e che riguardi il campo di applicazione, l'attuazione o gli intenti del presente Accordo.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;226~accordo-art1 · fonte su Normattiva