d'applicazione personale 1. Il presente Accordo si applica ad un cittadino di una Parte Contraente che entra nel territorio dell'altra Parte Contraente:

  • a)nel caso di una persona che entri:
  • i)nel territorio australiano, a condizione che abbia il permesso di soggiornarvi per un periodo non superiore ai 6 mesi;
  • ii)nel territorio italiano, a condizione che abbia l'intenzione di soggiornarvi per un periodo non superiore ai 6 mesi dal momento dell'entrata in tale territorio; oppure
  • b)quale capo o membro del personale di una rappresentanza diplomatica o consolare istituita dalla prima Parte Contraente, oppure quale membro della famiglia di tale persona, purche' sia con essa convivente. 2. L'assistenza sanitaria dovuta alle summenzionate persone sara' prestata in base alle disposizioni dell'articolo 4. 3. Il presente Accordo non si applica ad un cittadino di una Parte Contraente che entri nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo specifico di richiedere assistenza sanitaria, a meno che tale persona sia membro dell'equipaggio o passeggero di qualsivoglia nave, battello o aeromobile, diretto a, o in partenza da, o dirottato verso il territorio dell'altra Parte Contraente e la necessita' di cui sia sorta nel corso del viaggio o del volo.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;226~accordo-art2 · fonte su Normattiva