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[1]La bandiera nazionale, e' formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro.

[2]Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

[3]La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.

[4]Art. 2.

[5]Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come per quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla e' innovato alle prescrizioni ora vigenti.

[6]Art. 3.

[7]Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra.

[8]Art. 4.

[9]Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purche' questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avra' sempre il posto d'onore, a destra o in alto.

[10]L'autorita' governativa puo' ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale.

[11]In caso di trasgressione, il Prefetto provvedera' a termini di legge.

[12]Art. 5.

[13]In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremita' superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

[14]Art. 6.

[15]Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la, bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

[16]Art. 7.

[17]Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potra' nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occupera' sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono piu' di una.

[18]In caso di trasgressione l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 a 5000.

[19]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[20]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1925.

[21]VITTORIO EMANUELE.

[22]Mussolini

[23]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1925 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2264~art1 · fonte del testo