[1]partecipanti

[2]1. Le Parti nominano, rispettivamente, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Avio-Spaziale Russa (nominate in seguito "Enti competenti") quali Enti responsabili dell'attuazione e del coordinamento della cooperazione prevista dal presente Accordo. 2. Qualora necessario, conformemente alla legislazione in vigore nei loro Stati, le Parti o gli Enti competenti nominano, per intesa comune, rispettivamente, altri enti o organizzazioni al fine di svolgere attivita' specifiche nell'ambito di specifici programmi e progetti di cooperazione.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art2 · fonte su Normattiva