[1]di cooperazione

[2]La cooperazione nell'ambito del presente Accordo si svolgera' nei seguenti campi: - scienza spaziale e studio dello spazio cosmico; - impiego delle tecniche e tecnologie spaziali, delle infrastrutture terrestri e delle infrastrutture orbitali abitate; - monitoraggio dell'ambiente terrestre dallo spazio; - meteorologia spaziale; - telerilevamento della Terra e degli altri corpi del sistema solare; - scienza dei materiali con tecnologia spaziale; - medicina e biotecnologia spaziale, telecomunicazioni spaziali e tecnologie connesse; - sistemi e tecnologie di navigazione satellitare; - elaborazione, produzione, lancio ed utilizzazione di sistemi spaziali; - voli pilotati; - servizi relativi ai lanci; - ricerche in materia di prevenzione e riduzione dei danni arrecati all'ambiente spaziale;

[3]- applicazione delle tecnologie spaziali, trasferimento all'industria dei risultati e delle tecnologie derivanti dalle ricerche spaziali.

[4]Ulteriori campi di cooperazione saranno definiti di comune accordo tra gli Enti competenti.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art3 · fonte su Normattiva