1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente abbia diritto ad una prestazione, incluso qualsiasi aumento per essa previsto o qualsiasi assegno addizionale, ai sensi della legislazione di una Parte per quanto concerne un infortunio sul lavoro, una malattia o una lesione professionale, e tali prestazioni gli fossero negate per la sua assenza dal territorio della stessa Parte, detto cittadino avra' diritto e potra' ricevere tali prestazioni anche per tutto il tempo in cui rimarra' nel territorio dell'altra Parte. 2. Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo le modalita' per gli accertamenti medici, per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una delle suddette prestazioni.
Testo vigente dal 17 aprile 1953
