Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenute negli articoli 14 e 16 si applicheranno (con quelle modifiche che potranno essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alla concessione di una pensione alla vedova di un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente e per un orfano di uno o di entrambi i genitori: tuttavia esse non si applicheranno alla concessione di una pensione, secondo la legislazione della Repubblica italiana, ad un cittadino vedovo e per un figlio il cui padre sia vivente.
Testo vigente dal 17 aprile 1953
