1. I cittadini di una delle Parti contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima. 2. Salvo quanto stabilito nei capitoli 3) e 4) del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una persona qualsiasi diritto di ottenere, per uno stesso periodo, prestazioni della stessa natura dalle legislazioni delle due Parti.

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art3 · fonte del testo