Salvo quanto stabilito nei capitoli 2, 3 e 4 del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una qualsiasi persona il diritto a percepire prestazioni della stessa natura, a norma della legislazione di entrambe le Parti contraenti, per uno stesso periodo e in relazione ad uno stesso evento.
Testo vigente dal 29 agosto 1973
