Fermo quanto disposto all'articolo 4:

  • a)quando un cittadino di una delle Parti contraenti, occupato al servizio del proprio Governo ed assicurato ai sensi della propria legislazione, e' inviato nel territorio dell'altra Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della prima Parte, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell'articolo 5;
  • b)quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, cui non si applicano le disposizioni della lettera a) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli e' occupato.

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art6 · fonte del testo