1. Salve le disposizioni di cui ai paragrafo 2) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o della altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applichera' la legislazione di tale Parte nonostante ogni disposizione contraria, ed i contributi concernenti detta occupazione non saranno dovuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte. 2. a) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte normalmente residente nel territorio di una Parte e alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia quivi una sede di affari, sia inviato a lavorare nel territorio dell'altra Parte, si applichera' a tale cittadino la legislazione della prima Parte come se fosse occupato nel territorio di quest'ultima, purche' la durata della sua occupazione in tale territorio si presuma non debba superare i sei mesi. Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre tale periodo, alla persona interessata si applichera' la legislazione della Parte nel cui territorio si svolge l'occupazione.

  • b)Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato da una impresa di trasporto in un servizio automobilistico o ferroviario (personale viaggiante) nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente, nei suoi confronti si applichera' la legislazione della Parte nel cui territorio l'impresa di trasporto ha la propria sede principale come se fosse occupato in tale territorio. 3. Le Autorita' competenti possono convenire di volta in volta che le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo non siano applicate a determinate persone o a particolari categorie di persone. 4. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato nel territorio di una Parte e si applichi nei suoi confronti la legislazione dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, egli, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione in denaro per quanto riguarda la malattia, la maternita', l'infortunio sul lavoro, la malattia o la lesione professionale ai sensi di detta legislazione, sara' considerato:
  • a)per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternita' come se egli avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte;
  • b)per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia o lesione professionale determinatesi durante detta occupazione, come se l'infortunio avesse avuto luogo o la malattia o la lesione fosse stata contratta o subita nel territorio dell'altra Parte. 5. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte e la di lui moglie si trovano nel territorio di una Parte e si applica nei confronti di detto cittadino la legislazione dell'altra Parte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2) del presente articolo, la moglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la corresponsione di prestazioni in denaro per la maternita' ai sensi di detta legislazione, sara' considerata come se avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte. 6. Per l'applicazione dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo per prestazioni di maternita' e prestazioni in denaro di maternita' si intendono nei riguardi della legislazione del Regno Unito, le prestazioni di maternita' divise dall'assegno di parto a domicilio.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art5 · fonte del testo