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E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, con la seguente modificazione: L'ultimo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Sullo zucchero interimaid, gia' venduto per impieghi industriali nel territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari, in natura o incorporato in altri prodotti finiti, e' dovuta, in aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di L. 35 per chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a L. 145 per chilogrammo base cristallino, salva l'applicazione della vigente imposta di fabbricazione".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1949 al 22 dicembre 2008
