- Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' dei settori dell'informazione e della cultura.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art12 · fonte su Normattiva