due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita politica, economica, culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, favoriranno inoltre le visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.

Testo vigente dal 6 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262~accordo-art15 · fonte su Normattiva