- Le due Parti incoraggeranno in particolare la collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi di rilievo. Esse inoltre scambieranno mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio culturale ed artistico di ciascun Paese.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art9 · fonte su Normattiva