- Le due Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, eventualmente anche d'intesa con altri paesi ed organizzazioni internazionali. A tale riguardo Esse faciliteranno le attivita' delle missioni di una Parte contraente operante nel territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art10 · fonte su Normattiva