'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Uruguay e di quelli uruguaiani in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Testo vigente dal 2 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23~accordo-art17 · fonte su Normattiva