Importazione (1) Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica del Sud Africa o produzioni cinematografiche, televisive e video sud africane nella Repubblica italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea. (2) Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta' di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88~accordo-art20 · fonte su Normattiva