[1]Verifica e pubblicazione dei conti

[2]Nel piu' breve tempo possibile, e non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, sara' predisposto un rendiconto per il Consiglio debitamente verificato da un esperto abilitato, relativo all'attivo ed al passivo, ai redditi ed alle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione. Tal rendiconto sara' sottoposto al Consiglio per approvazione fin dalla sua prossima sessione.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art27 · fonte su Normattiva