[1]Impegni generali dei Membri

[2](1) I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria che consenta loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo ed a cooperare pienamente tra di loro per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; i Membri s'impegnano in particolare a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo. (2) I Membri riconoscono che i certificati di origine sono una fonte importante d'informazioni sugli scambi di' caffe'. I Membri esportatori pertanto si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati ad ogni buon fine, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio. (3) I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art3 · fonte su Normattiva