[1]Ritiro

[2]1. Dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Membro potra' in qualsiasi momento recedere dalla presente Convenzione, dando comunicazione scritta del suo recesso al depositario. Il recesso e' ammesso a condizione che il Membro che intenda recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo che il Consiglio non decida di sollevarlo da tali obblighi. 2. Il Membro che recede rimarra' responsabile di tutti gli obblighi diretti e contingenti nei confronti di SKAO cui era soggetto alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di recesso fino al momento in cui il recesso diverra' effettivo. Il recesso sara' efficace dodici mesi dopo la ricezione della notifica del recesso, salvo che il Consiglio non decida di autorizzare il ritiro in tempi minori e a condizione che il Membro che recede abbia adempiuto ai suoi obblighi. 3. Il Membro che recede non potra' avanzare pretese rispetto alle attivita' di SKAO o all'ammontare dei contributi finanziari che ha gia' versato. Il Membro che recede non dovra' incorrere in alcuna nuova responsabilita' per obblighi derivanti da operazioni di SKAO effettuate dopo la data in cui la notifica del recesso sia stata ricevuta dal depositario.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~convenzione-art16 · fonte su Normattiva